Sez. L, Sentenza n. 6361 del 19/04/2003 (Rv. 562362 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Rideterminazione delle prestazioni e dei finanziamenti relativamente ad un fondo di previdenza convenzionale - Salvezza dei diritti quesiti - Necessità - Posizione degli iscritti non in possesso dei requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico - Modificabilità delle loro aspettative - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE
A norma dell'articolo 18 del D.Lgs. n.124 del 1993, in presenza di squilibri finanziari nella gestione di fondi di previdenza complementare costituiti per contratto collettivo(nella specie, il Fondo pensioni del Gruppo Banca Lombarda) la stessa contrattazione collettiva può rideterminare la disciplina delle prestazioni e dei finanziamento per gli iscritti al fondo che, alla data di entrata in vigore del citato provvedimento, non abbiano maturato i requisiti prima previsti per i trattamenti pensionistici integrativi; la disciplina collettiva successiva, peggiorativa di quella precedente, non può invece incidere negativamente sulla posizione di coloro che, avendo maturato i requisiti, non hanno ancora esercitato il relativo diritto; per quanto concerne gli iscritti che non abbiano maturato i requisiti per il conseguimento del trattamento pensionistico, esistono comunque dei limiti alla rivedibilità in "pejus" del loro trattamento, sia in virtù della garanzia normativa costituita dall'art. 2117 cod. civ., sia per il principio di ragionevolezza, sia, infine, per la tutela che le stesse fonti convenzionali apprestano alle posizioni soggettive che si costituiscono in una fattispecie a formazione progressiva, costituita comunque da capitale in via di accumulo, vincolato a beneficio di tutti gli iscritti al fondo e non incondizionatamente azzerabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Legge 21/04/1993 num. 124 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)