diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1695 del 08/06/1971 (Rv. 352149 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - LICENZA EDILIZIA - ATTINENZA AD INTERESSE LEGITTIMO - SOGGEZIONE ALL'ANNULLAMENTO D'UFFICIO ED ALLA REVOCA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352149-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - EDILIZIA - LICENZA EDILIZIA - ATTINENZA AD INTERESSE LEGITTIMO - SOGGEZIONE ALL'ANNULLAMENTO D'UFFICIO ED ALLA REVOCA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE.*

La licenza edilizia, in quanto consente un'attivita che non inerisce ad un preesistente diritto soggettivo ed implica una valutazione essenzialmente discrezionale sull'opportunita di tale attivita in rapporto ad esigenze di carattere pubblico, attiene ad una situazione relativa ad un interesse legittimo. Il provvedimento, pertanto, nell'ambito del potere di autotutela della pubblica amministrazione, e soggetto all'annullamento d'ufficio ed alla revoca in senso proprio. In entrambi i casi, difetta la giurisdizione del giudice ordinario. (V 543'69, mass n 338703' 789'65).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)