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Sez. 2, Sentenza n. 6231 del 25/05/1992 (Rv. 477363 - 01)

Usi civici - Liquidazione | Obbligo di denunzia - Riferibilità solo agli usi civici gravanti su terre di privati - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 1766 del 1927 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477363-01

Usi civici - Liquidazione

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 16 giugno 1927 n. 1766, sul riordinamento degli usi civici, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto impone, a pena di decadenza, l'obbligo della denunzia, ai fini della loro liquidazione, soltanto per gli usi civici gravanti su terre di privati, e non anche per gli usi su terreni del demanio comunale rivendicati dalla collettività, per i quali la denuncia è facoltativa, alla stregua della oggettiva diversità di detta seconda ipotesi, specie, in considerazione del sottrarsi degli usi civici su demanio comunale alla possibilità di liquidazione mediante compenso.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 1, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 3, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 5, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 6, Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 13, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)