Sez. 2, Sentenza n. 6165 del 16/03/2007 (Rv. 595526 - 01)
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI | Decisione emessa dalla Corte di appello - Ricorso per cassazione - Termine - Decorrenza - Notifica della sentenza ad istanza di parte - Inidoneità - Comunicazione del dispositivo a cura dela cancelleria - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Illegittimità costituzionale - Esclusione.
USI CIVICI - IMPUGNAZIONI - RECLAMI
Ai sensi dell'art. 8 della legge 10 luglio 1930 n. 1078 il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, emessa sul reclamo avverso le decisioni dei Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, deve proporsi nel termine di 45 giorni dalla notificazione della sentenza, tale dovendosi considerare, a norma dell'art.2 della citata legge, la comunicazione a mezzo del servizio postale del dispositivo della sentenza a cura della dalla cancelleria, mentre la notifica della sentenza ad istanza delle parti non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare; siffatta disciplina, giustificata dalla peculiarità della materia degli usi civici, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. e, prevalendo sulle disposizioni del codice di procedura civile, esclude la possibilità di avvalersi del termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ. per la proposizione del ricorso.
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1930 num. 1078 art. 2, Legge 07/10/1930 num. 1078 art. 8, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)