Sez. 1, Sentenza n. 3952 del 01/07/1982 (Rv. 421900 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - MERA INVEROSIMIGLIANZA O SCARSA CREDIBILITÀ DEL FATTO RIFERITO - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI - MERA INVEROSIMIGLIANZA O SCARSA CREDIBILITÀ DEL FATTO RIFERITO - IRRILEVANZA.*
La semplice inverosimiglianza o scarsa credibilità di un fatto, in quanto si discosti dall'id quod plerumque accidit, come non può essere ostativa all'ammissione della prova testimoniale, così non può di per sè costituire ragione per disattendere la testimonianza che abbia evidenziato la ricorrenza del fatto medesimo, ove non concorrano altri motivi per escludere l'attendibilità del teste. (V 1843/79, mass n 398226).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)