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Sez. 2, Sentenza n. 3380 del 23/03/1995 (Rv. 491355 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI | Inverosimiglianza o scarsa credibilità di un fatto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1995-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491355-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - VALUTAZIONE DELLA PROVA TESTIMONIALE - ATTENDIBILITÀ DEI TESTIMONI

La semplice inverosimiglianza o scarsa credibilità di un fatto, in quanto si discosti dall'"id quod plerumque accidit", come non può essere ostativa all'ammissione della prova testimoniale, così non può di per sè costituire ragione per disattendere la testimonianza che abbia evidenziato la ricorrenza del fatto medesimo, ove, non concorrano altri motivi per escludere l'attendibilità del teste.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)