Sez. U, Sentenza n. 24687 del 06/12/2010 (Rv. 615291 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità - Conguaglio - Domanda - Competenza della Corte d'appello in unico grado - In tutte le ipotesi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio - Sussistenza - Domanda di conguaglio a seguito di cessione volontaria - Ricomprensione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
In tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito dei ripetuti interventi additivi della Corte costituzionale, la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, prevista originariamente dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 con riferimento alle sole ipotesi di opposizione alla stima, deve applicarsi in tutti i casi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito del procedimento espropriativo promosso secondo il modello delineato nella citata legge, ivi compreso quello di domanda di conguaglio a seguito di cessione volontaria del bene, costituendo questa pur sempre un meccanismo del procedimento espropriativo.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)