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Sez. 1, Sentenza n. 5848 del 09/05/2000 (Rv. 536281 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Indennità - Conguaglio - Domanda - Competenza - Della Corte d'appello in unico grado - Operatività in tutte le ipotesi di determinazione giudiziaria dell'indennità di esproprio nell'ambito di procedimento espropriativo promosso secondo la legge n. 865 del 1971 - Fattispecie in tema di cessione volontaria dei beni.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536281-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

In tema di espropriazione per pubblica utilità, a seguito dei ripetuti interventi additivi della Corte Costituzionale, la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado, prevista originariamente dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 con riferimento alle sole ipotesi di opposizione alla stima, deve applicarsi in tutti i casi di determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio nell'ambito del procedimento espropriativo promosso secondo il modello delineato nella citata legge, ivi compreso quello di domanda di conguaglio a seguito di cessione volontaria del bene, costituendo questa pur sempre un meccanismo del procedimento espropriativo.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)