Sez. L, Sentenza n. 6985 del 21/06/1991 (Rv. 472777 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Accordo nazionale 30 gennaio 1981 reso esecutivo con D.P.R. 13 agosto 1981 - Decorrenza degli effetti giuridici dall'1 gennaio 1981 - Portata - Obbligo dei motivi di comunicare entro due giorni la non adesione a scioperi - Operatività retroattiva - Esclusione - Limiti.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
In tema di rapporto dei medici convenzionati con le unità sanitarie locali, la circostanza che l'art. 38 dell'accordo nazionale del 30 gennaio 1981, stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario locale) e reso esecutivo con d.P.R. del 13 agosto 1981, stabilisca la decorrenza degli effetti giuridici di detto accordo dall'1 gennaio 1981, e cioè da data anteriore a quella del d.P.R. condizionantene la operatività, non implica la retroattività anche della disposizione dell'art. 34, par. 5, dello stesso accordo, relativa all'obbligo dei medici convenzionati di comunicare entro due giorni la propria non adesione ad eventuali scioperi, pena la perdita del compenso, fermo restando peraltro, ai fini del diritto al compenso stesso, l'onere del medico, che abbia inizialmente aderito allo sciopero, di informare la U.S.L. della ripresa dell'attività prima della cessazione dello stato di agitazione o, comunque, di dare la prova dell'effettivo svolgimento di tale attività.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Contr. Coll. 30/01/1981 num. 34, Contr. Coll. 30/01/1981 num. 38, DPR 13/08/1981
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)