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Sez. 1, Sentenza n. 11961 del 08/08/2003 (Rv. 565782 - 01)

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Estratto conto - Addebito derivante dall'esecuzione di un mandato affidato alla banca - Omessa impugnazione - Effetti - Preclusione per il cliente di far valere il credito risarcitorio per negligente esecuzione del mandato - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565782-01

CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

La mancata contestazione dell'addebito in conto corrente delle passività derivanti dall'esecuzione di un mandato affidato alla banca non preclude al cliente di far valere successivamente, nei confronti della medesima banca mandataria, il proprio eventuale credito risarcitorio per la non diligente esecuzione di quel mandato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 1710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)