Sez. 3, Sentenza n. 661 del 13/03/1970 (Rv. 345849 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - LEGGE N 818 DEL 1965 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RICHIAMO DELL'ART 92 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - LIMITI - CAUSE URGENTI - INAPPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE NEL PERIODO ESTIVO - LEGGE N 818 DEL 1965 - AMBITO DI APPLICAZIONE - RICHIAMO DELL'ART 92 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - LIMITI - CAUSE URGENTI - INAPPLICABILITA DELLA SOSPENSIONE - GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IRRILEVANZA.*
L'espressione 'alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art 92 dell'ordinamento giudiziariò usata nella formulazione dell'art 3 della legge 14 luglio 1965 n 818, richiama il predetto art 92 esclusivamente nella parte in cui esso indica le cause ed i procedimenti considerati urgenti, e non anche nella parte in cui indica gli uffici giudiziari che debbono trattare le dette cause durante il periodo feriale dei magistrati. Pertanto, il principio secondo cui nei confronti delle controversie considerate urgenti (nella specie, controversia avente per oggetto la proroga legale di un contratto di partecipazione agraria) non opera la sospensione dei termini processuali disposta dall'art 1 della predetta legge n 818-1965, si applica anche ai processi davanti alla Corte di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Legge 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 14/07/1965 num. 818 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)