Sez. 1, Sentenza n. 822 del 05/03/1975 (Rv. 374196 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI - CAUSE E PROCEDIMENTI INDICATI NELL'ART 92 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CAUSE URGENTI - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LIMITI - CAUSE E PROCEDIMENTI INDICATI NELL'ART 92 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CAUSE URGENTI - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE - SOSPENSIONE - ESCLUSIONE.*
L'espressione 'alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art 92 dell' ordinamento giudiziario 30 gennaio 1941 n 12', usata nella formulazione dell'art 3 della legge n 818 del 14 luglio 1965, e ripetuta nel corrispondente articolo della legge 7 ottobre 1969, n 742, sulla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, richiama la predetta disposizione esclusivamente nella parte in cui essa indica le cause ed i procedimenti considerati urgenti, e non anche nella parte in cui indica gli uffici giudiziari che debbono trattare dette cause durante il periodo feriale dei magistrati. Pertanto, nei riguardi delle controversie considerate urgenti (nella specie, controversia di opposizione all'esecuzione)la sospensione per il periodo feriale non opera neanche relativamente ai termini per proporre ricorso per Cassazione. (V 661/70, mass n 345849).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325 com. 2, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)