Sez. 1, Sentenza n. 22956 del 10/11/2015 (Rv. 637646 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Intermediario finanziario - Responsabilità verso i terzi per fatto del promotore finanziario - Condizioni - Nesso di occasionalità necessaria - Interruzione - Anomalie nella condotta del risparmiatore - Conseguenze - Esclusione della responsabilità - Accertamento riservato al giudice di merito - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
L'intermediario risponde per i danni arrecati a terzi dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate purché il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni cui sia adibito, sicché il comportamento doloso (anche di rilevanza penale) del preposto pur non interrompendo, di norma, il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze e il danno, ove si verifichino determinate circostanze, quali una condotta del risparmiatore "anomala", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, è configurabile - e il relativo accertamento compete insindacabilmente al giudice di merito - l'assoluta estraneità della banca al fatto del promotore, sì da interrompere il nesso causale ed escludere la responsabilità dell'Istituto di credito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la responsabilità dell'intermediario, da un lato, per l'esistenza di un separato mandato conferito dall'investitore al promotore, che ha consentito a quest'ultimo di operare per conto del primo con amplissima autonomia, e, dall'altro, per l'assoluta estraneità della banca al fatto del dipendente).
Riferimenti normativi: Legge 02/01/1991 num. 1 art. 5, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)