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Sez. 1 - , Ordinanza n. 28634 del 15/12/2020 (Rv. 660016 - 01)

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria - Banca - Responsabilità verso i clienti per fatto del dipendente - Nesso di occasionalità necessaria - Anomalie nella condotta del cliente - Interruzione del nesso - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660016-01

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE

Gli istituti di credito rispondono dei danni arrecati a terzi dai propri incaricati nello svolgimento delle incombenze loro affidate, quando il fatto illecito commesso sia connesso per occasionalità necessaria all'esercizio delle mansioni, ma la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quantomeno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto l'estraneità della banca rispetto alla condotta illecita posta in essere dal proprio promotore finanziario ai danni del cliente, che aveva sottoscritto in bianco le distinte per le richieste di assegni circolari, poi consegnate al dipendente, consentendogli di apporre sottoscrizioni apocrife sui moduli predisposti per le operazioni di versamento di contanti e di assegni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 31, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)