Sez. 3, Sentenza n. 3538 del 21/05/1983 (Rv. 428444 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - COMPETENZA - TRATTAZIONE DI UNA CAUSA AGRARIA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - ATTI PROCESSUALI COMPIUTI DA UN ORGANO GIUDIZIARIO DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE - EFFICACIA - PERSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO (NUOVO RITO) - COMPETENZA - TRATTAZIONE DI UNA CAUSA AGRARIA IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHÉ CON QUELLO DEL LAVORO - ATTI PROCESSUALI COMPIUTI DA UN ORGANO GIUDIZIARIO DIVERSO DA QUELLO COMPETENTE - EFFICACIA - PERSISTENZA.*
Qualora una causa agraria sia stata trattata in primo grado, in violazione del nuovo testo dell'art. 409 cod. proc. civ., con il rito ordinario anziché con il rito del lavoro, gli Atti processuali compiuti con le modalità proprie del rito adottato conservano piena efficacia anche se compiuti da un organo giudiziario diverso da quello competente per legge (nella specie, dal giudice istruttore anziché dal collegio), ricollegandosi le funzioni istruttorie, nell'ambito di un medesimo ufficio giudiziario, ad una mera ripartizione di compiti e non ad una distinzione di autonome sfere di Competenza, per cui l'Esercizio di quelle funzioni da parte del giudice singolo anziché del collegio non importa violazione delle norme sulla Competenza e non consente, quindi, denuncia in Cassazione per nullità del giudizio. (V 5958/79, mass n 402638).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 427, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)