Sez. 1, Sentenza n. 1293 del 07/02/1991 (Rv. 470828 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Decisione - In genere | Notificazione presso la segreteria delle commissioni per irreperibilità del contribuente - Nullità - Rito ex art. 140 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma del 1972) - Procedimento - Procedimento di primo grado - Decisione - In genere
In tema di contenzioso tributario, è nulla la notificazione della decisione della commissione di primo grado che, nel caso in cui il contribuente sia risultato irreperibile al domicilio indicato nel ricorso, venga effettuata presso la segreteria della commissione stessa, dovendosi invece procedere agli adempimenti di cui all'art. 140 cod.proc.civ. (affissione, deposito nella casa comunale ed invio per raccomandata dell'avviso di deposito), atteso che l'art. 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 - sia nel testo originario (applicabile nella specie) che in quello risultante a seguito delle modifiche apportate dall'art. 19 del d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739 - rinvia alle disposizioni degli artt. 137 e segg. cod. proc. civ., e, quindi, anche alla disciplina formale dettata dall'art. 140 di tale codice, mentre la notifica presso la segreteria della commissione è consentita nei soli casi di mancata indicazione nel ricorso della residenza o del domicilio del contribuente (nonché nell'ipotesi di assoluta incertezza del domicilio o della residenza, secondo la previsione contenuta nell'art. 32-bis, aggiunto dall'art. 20 del d.P.R. n. 739 del 1981).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 19, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)