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Sez. 5, Sentenza n. 16887 del 11/11/2003 (Rv. 568026 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Notificazione presso la segreteria della commissione, ex art. 32 bis del dPR n. 636 del 1972 - Legittimità - Condizioni - Precedente osservanza della disciplina di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c. - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Irreperibilità del contribuente - Previo adempimento delle formalità ex art. 140 c.p.c. - Necessità.
Stato
decisa il 2003-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568026-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario e con riguardo alla disciplina dettata, in materia di notificazioni, dal previgente dPR 26 ottobre 1972, n. 636 (applicabile "ratione temporis"), l'art. 32 bis di detto decreto, il quale consente la notificazione presso la segreteria della commissione tributaria di atti relativi al contribuente di cui siano assolutamente incerti la residenza o il domicilio, costituisce norma di carattere residuale, la cui applicazione è possibile a condizione che siano state in precedenza rispettate le disposizioni di cui agli artt. 137 e segg. cod. proc. civ. (espressamente richiamati, peraltro, dal precedente art. 32), atteso che il giudizio di compatibilità fra il processo tributario e quello previsto dal codice processuale civile deriva dall'armonizzazione delle relative norme, in modo che possa escludersi un contrasto assoluto o una disarmonia priva di giustificazione. Ne consegue che, nel caso di irreperibilità del contribuente, è nulla la notificazione (nella fattispecie, dell'atto di appello) effettuata presso la segreteria della commissione, qualora non siano state previamente espletate le formalità prescritte dall'art. 140 del codice di rito.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)