Sez. 3, Sentenza n. 16459 del 16/12/2016 Ud. (dep. 31/03/2017) Rv. 269652 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Frode fiscale - Natura giuridica - Reato instantaneo - Conseguenze - Fattispecie.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti è un reato instantaneo, che si perfeziona nel momento in cui la dichiarazione è presentata agli uffici finanziari e prescinde dal verificarsi dell'evento di danno, per cui, ai fini dell'individuazione della data di consumazione dell'illecito, non rileva l'effettività dell'evasione, né, tanto meno, dispiega alcuna influenza l'accertamento della frode. (In applicazione di questo principio la S.C. ha considerato altresì irrilevante ai fini dell'estinzione del reato il fatto che l'imputato, successivamente alla presentazione alla Agenzia delle Entrate della dichiarazione fraudolenta, ne avesse presentata un'altra corretta, entro il termine di cui all'art.2, comma settimo, del d.P.R. n. 322 del 1988, che sostituiva la precedente dichiarazione).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)