diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 185 del 26/03/1999 (Rv. 524588 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nuovo contenzioso ex D.L. n. 546 del 1992 - Accertamento con adesione - Revoca - Impugnazione - Giurisdizione delle commissioni tributarie - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524588-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il provvedimento di revoca dell'accertamento con adesione del contribuente ai fini delle imposte sul reddito e dell'I.V.A. รจ inerente al rapporto tributario e alla corretta applicazione dell'imposta, con la conseguenza che l'impugnazione dello stesso, in considerazione dello scopo che ha e degli effetti che produce - quale atto necessariamente presupposto dell'avviso di accertamento - rientra nella giurisdizione esclusiva delle commissioni tributarie, dovendosi ritenere ricompreso, con interpretazione estensiva, nella nozione di avviso d'accertamento, atto impugnabile innanzi alle stesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 bis CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)