Sez. 5, Sentenza n. 10800 del 24/07/2002 (Rv. 556142 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione ex artt. 2 - bis e 3 del D.L. n. 564 del 1994 - "Revoca" - Presupposti - Proposta di concordato dell'Ufficio - Adesione - Pagamento delle somme dovute - Perfezione dell'accertamento - Conoscenza in epoca anteriore di notizie relative agli illeciti tributari di cui agli artt. 1 - 4 del D.L. n. 429 del 1982 - Dovere di annullamento dell'accertamento da parte dell'Amministrazione - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
L'accertamento con adesione, in forza del quale può essere definita la rettifica delle dichiarazioni delle imposte sul reddito e dell'IVA, si perfeziona, secondo quanto previsto dagli artt. 2 - bis e 3 del D.L. 30 settembre 1994, n.564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.656, con l'adesione del contribuente alla proposta di concordato dell'Ufficio ed il pagamento delle relative somme dovute. Esso, tuttavia, deve essere revocato da parte dello stesso Ufficio quando questo venga a conoscenza di elementi, dati e notizie relativi agli illeciti tributari penali, ex artt. 1 - 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429 - circostanza costituente causa ostativa all'ammissibilità della definizione, a norma dell'art. 2 - bis, comma secondo, del D.L. n.564 del 1994 -, anche se il contribuente abbia aderito alla proposta effettuando il relativo pagamento. L'Amministrazione, infatti, ha il dovere - e non il potere discrezionale - di annullare l'accertamento con adesione a mezzo provvedimento di mera declaratoria di annullamento d'ufficio, non potendo, per il carattere imperativo della disposizione di cui al citato art. 2 - bis (che ha introdotto uno sbarramento ineludibile), dare esecuzione all'accordo con il contribuente, accordo viziato da nullità ex lege e, pertanto, improduttivo di effetti per violazione del cogente disposto di una norma di legge.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)