Sez. 3, Sentenza n. 670 del 19/04/1968 Ud. (dep. 27/06/1968) Rv. 108478 - 01
SENTENZA - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - INDICAZIONE DELLA SOLA RAGIONE OSTATIVA - SUFFICIENZA.*
SENTENZA - MOTIVAZIONE - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO - INDICAZIONE DELLA SOLA RAGIONE OSTATIVA - SUFFICIENZA.*
Perche il giudice di merito giustifichi l'uso fatto del suo potere discrezionale relativo al diniego delle attenuanti generiche, non occorre che indichi nella sentenza tutti i motivi sfavorevoli all'imputato, essendo sufficiente l'indicazione della sola ragione ostativa della concessione, in quanto essa dimostra, sia pure implicitamente, che e stata compiuta l'indagine prescritta in ordine agli elementi oggettivi e soggettivi indicati nell'art. 133 cod.pen. (Conf. 104393, ed ivi citate V. 104208, anno 1967).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)