Sez. 2, Sentenza n. 441 del 01/03/1967 Ud. (dep. 30/05/1967) Rv. 104393 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO DI CONCESSIONE - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELL'ELEMENTO DI PREMINENTE RILIEVO - SUFFICIENZA.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTENUANTI GENERICHE - DINIEGO DI CONCESSIONE - MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DELL'ELEMENTO DI PREMINENTE RILIEVO - SUFFICIENZA.*
Perche possa ritenersi adempiuto l'Obbligo della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, e sufficiente che il giudice abbia indicato l'elemento di preponderante rilievo fra le varie possibili condizioni oggettive e soggettive che caratterizzano il reato. (Conf 104208, anno 1967; 102517 ed ivi citate, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)