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Sez. 4, Sentenza n. 10653 del 19/01/2011 Ud. (dep. 16/03/2011) Rv. 249837 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI | Rigetto dell'istanza di costituzione di parte civile in ragione dell'assenza all'udienza del difensore che aveva sottoscritto l'atto e della persona offesa - Atto abnorme - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249837-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - PROVVEDIMENTI ABNORMI

Non è abnorme l'ordinanza con cui il giudice di pace rigetti - in ragione dell'assenza all'udienza del difensore che aveva sottoscritto l'atto e della parte offesa - l'istanza di costituzione di parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice adotta il predetto provvedimento - ancorché in violazione dell'art. 82 cod. proc. pen., che prevede la revoca della costituzione di parte civile solo nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel dibattimento di primo grado, ex art. 523 cod. proc. pen., e non già di semplice mancata comparizione all'udienza - nell'esercizio del potere spettantegli in ordine alla verifica della ritualità della costituzione ed immanenza della parte civile. Ne deriva che detto provvedimento non è strutturalmente e funzionalmente abnorme, mancando di contenuto decisorio e non pregiudicando l'esercizio dell'azione risarcitoria in sede civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 88 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 523, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)