Sez. 2, Sentenza n. 30045 del 12/03/2003 Ud. (dep. 17/07/2003) Rv. 226680 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE | Provvedimento dibattimentale di esclusione della parte civile - Inoppugnabilità - Provvedimento di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione della parte civile - Impugnabilità - Forma - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - IN GENERE
L'ordinanza dibattimentale di esclusione della parte civile, a differenza di quella di inammissibilità o di rigetto della richiesta di esclusione avanzata dall'imputato, è sempre e definitivamente inoppugnabile, perché il soggetto danneggiato, una volta estromesso dal processo, perde la qualità di parte e non è più legittimato ad impugnare l'eventuale sentenza assolutoria dell'imputato che non contiene alcuna statuizione decisoria che lo riguardi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 80 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 80 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 491 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 491 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)