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Sez. U, Ordinanza n. 3733 del 25/02/2016 (Rv. 638503 - 01)

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE | Autorità portuali - Natura - Enti pubblici non economici - Conseguenze - Controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione del personale - Devoluzione al giudice amministrativo.
Stato
decisa il 2016-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638503-01

NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - PORTI - ENTI PORTUALI - IN GENERE

Le autorità portuali sono enti pubblici non economici, sul piano funzionale e finanziario, e, come tali, sono amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché le controversie sulle procedure concorsuali per l'assunzione del personale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo prevista dal successivo art. 63, comma 4.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1994 num. 84 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 993 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)