diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 17930 del 24/07/2013 (Rv. 627459 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2013-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627459-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Le autorità portuali, come si desume anche dall'art. 1, comma 993, della legge 27 dicembre 2006, n. 297 - pur non applicabile "ratione temporis" e che ha meglio perimetrato i loro compiti, nel senso di privilegiare la funzione di soggetto regolatore e non produttore di servizi portuali, sul piano non solo funzionale, ma anche finanziario vanno qualificate come enti pubblici non economici, come tali ricondotti nell'ambito soggettivo delle pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 1, comma secondo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e assoggettati alla giurisdizione del giudice amministrativo prevista dal successivo art. 63, quarto comma, per quanto attiene alle controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione del personale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 993 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 28, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)