Sez. U, Sentenza n. 14698 del 13/07/2005 (Rv. 582908 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE | Base di computo - Indennità di amministrazione - Spettanza - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITÀ E ALTRE MENSILITÀ AGGIUNTIVE
In tema di retribuzione del lavoratore subordinato nel pubblico impiego e con riferimento alla base di calcolo della tredicesima mensilità, va esclusa la spettanza della indennità di amministrazione, sia perché dall'art. 7 del d.lgs. Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 - secondo cui "detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale di servizio..." - non si evince alcun principio di onnicomprensività della retribuzione; sia perché le disposizioni dei CCNL 1998/2001, 2002/2003 e quello integrativo stipulato il 16 febbraio 1999 (art. 25) escludono che la tredicesima si debba commisurare alla "retribuzione individuale mensile" e che sia quindi comprensiva - oltre che della retribuzione base - anche di tutti gli assegni a carattere fisso e continuativo; sia infine perché, secondo l'art. 33, terzo comma, del CCNL 1998/2001, come modificato dall'art. 17, undicesimo comma del contratto integrativo, la indennità di amministrazione viene corrisposta per dodici mensilità, ha carattere di generalità e natura fissa e ricorrente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/10/1946 num. 263 art. 7, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 17 com. 11, Contr. Coll. 16/02/1999 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)