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Sez. L - , Ordinanza n. 18196 del 24/07/2017 (Rv. 645004 - 02)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Mobilità del personale - Assegno "ad personam" - Indennità di amministrazione - Inclusione nel trattamento minimo dell'ente di destinazione.
Stato
decisa il 2017-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645004-02

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ

In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, l'assegno personale riassorbibile va quantificato tenendo conto del trattamento economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già delle singole voci che compongono la retribuzione, sicché l'indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo dell'ente di destinazione, ai fini del calcolo del predetto assegno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)