Sez. L - , Ordinanza n. 18196 del 24/07/2017 (Rv. 645004 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ | Mobilità del personale - Assegno "ad personam" - Indennità di amministrazione - Inclusione nel trattamento minimo dell'ente di destinazione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITÀ
In tema di passaggio di personale da un'amministrazione all'altra, l'assegno personale riassorbibile va quantificato tenendo conto del trattamento economico complessivo, purché fisso e continuativo, e non già delle singole voci che compongono la retribuzione, sicché l'indennità di amministrazione, avente carattere di generalità e natura fissa e ricorrente, va inclusa nel trattamento retributivo dell'ente di destinazione, ai fini del calcolo del predetto assegno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)