Sez. 2, Sentenza n. 15443 del 04/12/2000 (Rv. 542432 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza del Tribunale in tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza emessa dal tribunale a norma dell'art. 11 della legge 319/1980 in Camera di consiglio nei confronti di più parti incide con caratteri di definitività sui diritti soggettivi. Pertanto, essa non essendo altrimenti impugnabile, è soggetta a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)