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Sez. U, Sentenza n. 1952 del 11/03/1996 (Rv. 496246 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza del Tribunale in tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Termine breve - Decorrenza.
Stato
decisa il 1996-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496246-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

In tema di compensi a periti, consulenti tecnici, interpreti o traduttori per operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, l'ordinanza emessa dal tribunale a norma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 è resa in camera di consiglio, in confronto di più parti, ed incide con carattere di definitività su diritti soggettivi. Pertanto, essa, non essendo altrimenti impugnabile, è soggetta a ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., il cui termine breve di proposizione decorre, a norma dell'art. 739 cod. proc. civ., dalla notificazione dell'ordinanza e non dalla comunicazione eseguita a cura della cancelleria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)