Sez. 1, Sentenza n. 9799 del 10/05/2005 (Rv. 581320 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Termine breve per la proposizione di opposizione da parte del debitore dichiarato fallito - Comunicazione per estratto da parte della cancelleria - Sufficienza - Eccezione di illegittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, Cost. - Manifesta infondatezza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 18 legge fall., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, Cost., nell'interpretazione secondo la quale - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 1980, che ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevedeva che il termine di quindici giorni per fare opposizione alla sentenza di fallimento decorreva anche per il debitore dall'affissione della sentenza medesima - per la decorrenza del termine "breve" non è necessaria la notificazione del testo integrale della sentenza, in quanto la partecipazione del fallito all'istruttoria prefallimentare gli permette di avere piena consapevolezza della vicenda processuale, non essendo la brevità del termine incongrua, anche se rapportata all'ordinaria durata del giudizio di cognizione, poichè s'inscrive in una disciplina, quale quella fallimentare, caratterizzata dall'esigenza di privilegiare la rapida definizione dei giudizi con modalità non irragionevoli, tenuto peraltro conto dell'ordinaria snellezza e semplicità della sentenza dichiarativa del fallimento, mentre neppure sussiste una disparità di trattamento tra opponente e convenuti, che fruiscono di un più lungo termine per approntare le loro difese, anche perchè è in facoltà dell'attore chiedere, ex art. 163 - bis cod. proc. civ., l'abbreviazione, fino alla metà, dei termini per la comparizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)