Sez. 2, Sentenza n. 7524 del 18/06/1992 (Rv. 477822 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Amministrazione - Atti compiuti senza il necessario consenso, annullabilità | Fabbricato costruito su terreno acquistato da uno dei coniugi in regime di comunione legale - Preliminare di vendita del fabbricato stipulato senza il consenso dell'altro coniuge - Impugnabilità da parte di quest'ultimo - Inopponibilità allo stesso del patto di interposizione reale concordato fra promittente e promissario.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Comunione legale - Amministrazione - Atti compiuti senza il necessario consenso, annullabilità
Nel caso di acquisto di un terreno effettuato da uno dei coniugi in regime di comunione legale, l'inclusione di tale terreno nella comunione stessa, al pari del fabbricato che su di esso sia stato successivamente costruito, secondo le previsioni dell'art. 177 primo comma lett. a cod. civ. (ed a prescindere dalla provenienza del denaro impiegato), comporta che il preliminare di vendita, stipulato con riguardo a detto fabbricato senza i consenso dell'altro coniuge, può essere da quest'ultimo impugnato, ai sensi dell'art. 184 cod. civ., mentre non rileva che il preliminare si inserisca in un acquisto per interposizione reale, concordato fra promittente e promissario, stante l'inopponibilità del relativo patto a quell'altro coniuge, in posizione di terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 162 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177 lett. A, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2683, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)