Sez. L, Sentenza n. 6680 del 09/05/2002 (Rv. 554277 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi - Disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 - Applicabilità agli enti previdenziali di diritto privato - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali le sanzioni civili più lievi previste dall'art. 116, comma decimo, della legge n. 388 del 2000 e in genere la nuova disciplina sanzionatoria di favore prevista dal citato art. 116 sono applicabili, ricorrendone le condizioni, anche in relazione a contributi dovuti ad enti previdenziali di diritto privato (nella specie, Inpgi) che esercitano l'assicurazione obbligatoria e ai quali la legge riconosce la natura di enti impositori, per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 338 art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)