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Sez. L, Sentenza n. 11023 del 12/05/2006 (Rv. 589236 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE | Omesso o ritardato pagamento di contributi all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - Disciplina sanzionatoria ex art. 116 della legge n. 388 del 2000 - Automatica applicabilità - Esclusione - Autonoma potestà sanzionatoria e di condono dell'istituto - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2006-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589236-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all' Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n.509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della legge n. 388 del 2000 non si applica automaticamente, poiché l'istituto, per assicurare l'equilibrio dl proprio bilancio (obbligo previsto dall'art. 2 del citato D.Lgs.), ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive (ed in questo quadro rientra anche la possibilità di modulare il contenuto ed il tempo iniziale di efficacia del predetto art.116) - deliberazioni da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art.3, comma 7 del d.lgs. n.509 (art.4, Comma sesto-bis della legge n.140 del 1997) - pur avendo l'istituto l'obbligo, alla stregua dell'art.76 della predetta legge n.388 del 2000, di coordinare l'esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che sostitutive.

Riferimenti normativi: Legge 28/05/1997 num. 140 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 76, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 116, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/1997 num. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)