Sez. 5, Sentenza n. 24184 del 13/11/2006 (Rv. 594278 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Commissione tributaria centrale - Decisione - Impugnazione con ricorso per cassazione - Termine breve - Decorrenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA
In tema di contenzioso tributario, il termine breve per il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione tributaria centrale decorre non già dalla comunicazione del dispositivo a cura della segreteria, ma, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., dalla notificazione della decisione a cura della parte, non operando al riguardo l'equiparazione tra la comunicazione e la notificazione, prevista invece dagli artt. 22 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 esclusivamente ai fini della decorrenza dei termini per l'appello e per il ricorso alla Commissione tributaria centrale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)