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Sez. 1, Sentenza n. 948 del 05/02/1996 (Rv. 495730 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Decisione della commissione tributaria centrale - Ricorso per Cassazione ex art. 111 della Cost. - Decorrenza del termine breve ex art. 352 comma secondo cod. proc. civ..
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495730-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

Il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione Tributaria Centrale non è disciplinato dal d.P.R. n. 636 del 1972, bensì dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che, ai fini della decorrenza del termine "breve" di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., non assumono rilievo né la comunicazione del dispositivo né la notificazione della decisione a cura della segreteria della commissione, ma solo la notificazione della decisione stessa ad istanza di parte, che, qualora ne sia destinataria l'amministrazione finanziaria, deve avvenire con consegna di copia dell'atto all'Avvocatura Generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)