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Sez. 5, Sentenza n. 14523 del 29/07/2004 (Rv. 575105 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cartella esattoriale - Impugnazione - Rapporti con l'impugnazione dell'inerente avviso di accertamento - Conseguenze in tema di integrazione del contraddittorio.
Stato
decisa il 2004-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575105-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'impugnazione della cartella esattoriale, ammissibile solo per vizi propri, ex art.19 del DPR n.546 del 1992, è del tutto autonoma e distinta (e, quindi, scindibile) rispetto a quella dell'inerente avviso di accertamento, con conseguente insussistenza della necessità - una volta esauritosi il giudizio di I grado ed una volta impugnato il solo capo della relativa pronuncia attinente all'avviso di accertamento - di estendere, nel conseguente successivo giudizio, il contraddittorio alle parti dell'originario procedimento avente ad oggetto l'impugnazione della cartella esattoriale.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 53 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)