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Sez. 5, Sentenza n. 14582 del 20/11/2001 (Rv. 550396 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Atti autonomamente impugnabili - Principio dell'impugnabilità solo per vizi propri ex art. 19, terzo comma, D.Lgs. n. 546 del 1992 - Novità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550396-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Il principio secondo il quale gli atti autonomamente impugnabili possono essere impugnati "solo" per vizi propri, esplicitato oggi nell'art. 19, comma terzo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è stato sempre presente nell'ordinamento, anche sotto la vigenza del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, poiché l'art. 16, comma terzo, di questo decreto individuava soltanto nell'ingiunzione, nel ruolo e nell'avviso di mora gli atti che potevano eventualmente essere impugnati anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 com. 3 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)