Sez. 5 - , Sentenza n. 30743 del 09/07/2021 Ud. (dep. 05/08/2021) Rv. 281684 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E US | Consumazione - Uso dello Strumento contraffatto - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E US
Il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che sia necessario il successivo uso, anche continuato, che integra un mero "post factum" non punibile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 468
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)