diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 30743 del 09/07/2021 Ud. (dep. 05/08/2021) Rv. 281684 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E US | Consumazione - Uso dello Strumento contraffatto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281684-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E US

Il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che sia necessario il successivo uso, anche continuato, che integra un mero "post factum" non punibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 468

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)