Sez. 5, Sentenza n. 6037 del 13/11/1998 Cc. (dep. 25/01/1999) Rv. 212207 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI | Consumazione - Uso dello Strumento contraffatto - Necessità - Esclusione - Conseguenza.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN SIGILLI O STRUMENTI O SEGNI DI AUTENTICAZIONE, CERTIFICAZIONE O RICONOSCIMENTO - CONTRAFFAZIONE DI ALTRI PUBBLICI SIGILLI O STRUMENTI DESTINATI A PUBBLICA AUTENTICAZIONE O CERTIFICAZIONE E USO DI TALI SIGILLI O STRUMENTI CONTRAFFATTI
Il reato di cui all'art. 468 cod. pen. si consuma nel momento e nel luogo in cui lo strumento contraffatto viene creato ad opera del suo autore, o di chi per lui, senza che occorra, ai fini della perfezione del reato stesso, che di tale strumento venga fatto uso. L'uso (eventuale) o anche continuato dello strumento, da parte dell'autore della contraffazione, costituisce, pertanto, un "post factum" non punibile, con la conseguenza che contraffazione ed uso sono previste come condotte alternative e non possono concorrere.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 468
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)