Sez. 3, Ordinanza n. 34075 del 23/12/2024 (Rv. 673170-02)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE | Pignoramento trascritto nei confronti del trust, anziché del trustee - Illegittimità - Fondamento - Difetto di soggettività giuridica del trust.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE
Nell'ambito della verifica officiosa sulla sussistenza delle condizioni dell'azione esecutiva, il giudice dell'esecuzione deve rilevare l'illegittimità del pignoramento immobiliare trascritto nei confronti del trust in persona del trustee, anziché nei confronti di quest'ultimo, in quanto la nota di trascrizione è affetta da nullità, ex artt. 2659 e 2665 c.c., in ragione dell'assoluta inesistenza del soggetto a cui la formalità si riferisce, dato che il trust non è un ente dotato di soggettività giuridica, bensì un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee (che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto), restando irrilevante, ai fini civilistici, l'individuazione normativa del trust quale soggetto passivo di imposta.
Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 8, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 15, Cod. Proc. Civ. art. 492, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 1 lett. B, Tratt. Internaz. 01/07/1985 art. 12, Cod. Civ. art. 2665
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)