diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1258 del 17/05/1966 (Rv. 322528 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SANZIONI - INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - PRESUPPOSTI - DOLO O COLPA DEL LOCATORE.*
Stato
decisa il 1966-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322528-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SANZIONI - INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - PRESUPPOSTI - DOLO O COLPA DEL LOCATORE.*

Le sanzioni civili del ripristino del contratto di locazione e del risarcimento del danno a favore del conduttore, previste dall'art 8 della l 23 maggio 1950, n 253, sono applicabili solo quando la mancata destinazione dell'immobile all'uso, in relazione al quale il locatore abbia agito per far cessare la proroga del contratto, sia imputabile al locatore stesso a titolo di dolo o di colpa. (Conf 39/65; 850/64; 2592/62).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 8 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)