Sez. 3, Sentenza n. 3200 del 10/10/1968 (Rv. 336125 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SANZIONI - INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO - DI RILASCIO- PRESUPPOSTI - DOLO O COLPA DEL LOCATORE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - SANZIONI - INEFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO - DI RILASCIO- PRESUPPOSTI - DOLO O COLPA DEL LOCATORE.*
Le sanzioni civili del ripristino del contratto di locazione e del risarcimento del danno a favore del conduttore, previste dall'art.8 della l.23 maggio 1950, n.253, sono applicabili solo quando la mancata destinazione dell'immobile all'uso, in relazione al quale il locatore abbia agito per far cessare la proroga del contratto, sia imputabile al locatore stesso a titolo di dolo o di colpa. (Conf alle sentenze 39'68, mass n 330845; 1258'66, mass n 322528; 39'65; 850'64; 2592'62).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 6 CORTE COST., Legge 23/05/1950 num. 253 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)