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Sez. 1, Sentenza n. 4507 del 16/10/1973 Ud. (dep. 27/06/1974) Rv. 127266 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - LEGITTIMITA - SINDACATO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127266-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO - LEGITTIMITA - SINDACATO - ESTENSIONE.*

La presunzione di legittimita degli Atti amministrativi degrada, nel giudizio penale, a presunzione semplice, sicche il giudice e libero di valutare, alla stregua di tutti gli elementi in suo possesso, i presupposti di legittimita del foglio di via obbligatorio, con il solo Onere di motivare adeguatamente la sentenza. A sua volta il contravventore, in ossequio al principio del libero convincimento e della Mancanza di limitazione in ordine alla prova, potra fornirla per negare appunto le circostanze che condizionano la legittimita del foglio di via obbligatorio e chiederne la disapplicazione con la conseguente impunita, salvo i casi di giustificazione successiva - prevalentemente ammessa - della legittimita dell'atto.*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)