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Sez. 1, Sentenza n. 11011 del 21/06/1978 Ud. (dep. 13/09/1978) Rv. 139949 - 01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI MISURE DI PREVENZIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139949-01

GIURISDIZIONE PENALE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA PA - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI - APPLICAZIONE IN TEMA DI MISURE DI PREVENZIONE.*

Il Sindacato del giudice penale sul provvedimento di rimpatrio e circoscritto alla legittimita dell'atto, onde la relativa indagine concerne esclusivamente la Competenza dell'autorita che ha emesso l'ordine, la conformita di questo alle prescrizioni di legge e l'assenza di un eventuale vizio di eccesso di potere desumibile dalla motivazione adottata in concreto. Se, invero, verificata la sussistenza dei presupposti fissati negli artt 1 e 2 della legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita, il giudice penale sostituisse la propria valutazione di detti presupposti a quella operata dal questore circa il giudizio di pericolosita (di natura squisitamente discrezionale) compirebbe un Sindacato di merito dell'atto amministrativo, con valutazioni di merito e di opportunita assolutamente precluse al giudice ordinario dall'art 5 della legge 20 marzo 1865 n 2248, allegato e. (Conf mass n 138302; (Conf mass n 135964; (Conf mass n 134317; (Conf mass n 129075; (Conf mass n 127267; (Conf mass n 127266; (Conf mass n 124653; (Conf mass n 121948; (Conf mass n 114824).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 2 CORTE COST., Legge 22/11/1967 num. 1176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)