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Sez. 1, Sentenza n. 3024 del 15/05/1982 (Rv. 420954 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO DI ESECUTORIETÀ - ACCERTAMENTO DELLA DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ - CONDIZIONI - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420954-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - PROCEDIMENTO DI ESECUTORIETÀ - ACCERTAMENTO DELLA DEFINITIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO - NECESSITÀ - CONDIZIONI - CRITERI.*

Nel procedimento di esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche, spetta alla Corte di appello anche il compito di accertare la definitività del provvedimento da eseguire se tale accertamento non risulti già eseguito dal tribunale della segnatura apostolica, oppure quando la parte deduca, in contrasto con le risultanze del decreto di trasmissione, elementi di fatto e di diritto sufficienti a mettere la Corte nelle condizioni di svolgere detta indagine. Correttamente, pertanto, tale Corte dichiara esecutiva la sentenza del giudice ecclesiastico di prima istanza, ratificata dal giudice di seconda istanza, dal momento che quando un organo giurisdizionale rigetta l'impugnazione proposta avverso una determinata pronuncia del giudice inferiore, o comunque non fa luogo ad un riesame della causa, la definitività che rileva ai fini dell'esecuzione è quella del provvedimento che contiene sostanzialmente il provvedimento da eseguire.*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)