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Sez. 1, Sentenza n. 6215 del 09/12/1985 (Rv. 443344 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARATIVI DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROPOSIZIONE DI ISTANZA DI RIESAME EX CANONE 1903 DEL CODICE CANONICO E CONSEGUENTE DECRETO DI SOSPENSIONE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA - EFFETTI - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA ALLA CORTE DI APPELLO PER LA DELIBAZIONE E PRONUNCIA DELLA DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443344-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DICHIARATIVI DELLA NULLITÀ DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO - PROPOSIZIONE DI ISTANZA DI RIESAME EX CANONE 1903 DEL CODICE CANONICO E CONSEGUENTE DECRETO DI SOSPENSIONE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA - EFFETTI - TRASMISSIONE DELLA SENTENZA ALLA CORTE DI APPELLO PER LA DELIBAZIONE E PRONUNCIA DELLA DELIBAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Con riguardo alla sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia definitivamente dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, la proposizione di istanza di riesame a norma del canone 1903 del codice canonico (analoga alla revocazione prevista dall'art. 395 cod. proc. civ.), e l'eventuale decreto di sospensione che sia stato reso dalla segnatura apostolica a seguito di tale istanza, non ostano a che la medesima segnatura apostolica trasmetta detta sentenza alla Corte d'appello per la delibazione (con implicita revoca della sospensione), né precludono la pronuncia di delibazione, tenuto conto che la suddetta possibilità di riapertura del giudizio prevista dall'ordinamento canonico non interferisce sulla definitività ed esecutività di quella sentenza, né può configurare una violazione del diritto di difesa delle parti, che resta garantito in ciascuna fase del procedimento. (V 3024/82, mass n 420954; (V 4752/79, mass n 401330; (V 4902/78, mass n 394620; (V 3280/78, mass n 392705; (V 5188/77, mass n 388820).*

Riferimenti normativi: Codice Straniero Città del Vaticano art. 1903, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)