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Sez. 3, Sentenza n. 3918 del 03/12/2009 Cc. (dep. 28/01/2010) Rv. 246009 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Ordine di demolizione del manufatto abusivo - Causa di estinzione della pena prevista dall'art. 172 cod. pen. - Applicabilità analogica - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246009-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

La causa di estinzione della pena prevista dall'art. 172 cod. pen. non può essere applicata analogicamente all'ordine di demolizione del manufatto abusivo, in quanto la demolizione non ha natura di sanzione penale ma di sanzione amministrativa accessoria attribuita, in via eccezionale, alla concorrente competenza dell'A.G.. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, mancherebbe il presupposto della "eadem ratio", posto che il decorso del tempo potrebbe far venir meno l'interesse dello Stato alla punizione, ma non quello di eliminare dal territorio un manufatto abusivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 172, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)