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Sez. 3, Sentenza n. 38997 del 26/09/2007 Cc. (dep. 23/10/2007) Rv. 237815 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Reati edilizi - Ordine di demolizione - Fase esecutiva - Revoca o sospensione - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237815-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione delle opere abusive è sottratto alla regola del giudicato, sicchè ne è sempre possibile la revoca (in presenza di atti amministrativi incompatibili con la sua esecuzione) ovvero la sospensione (quando sia ragionevolmente prospettabile che, nell'arco di tempi brevissimi, la P.A. adotterà un provvedimento incompatibile con la demolizione). Ne consegue che non è sufficiente a neutralizzarlo la possibilità che in tempi lontani e non prevedibili potranno essere emanati atti amministrativi favorevoli al condannato, in quanto non è possibile rinviare a tempo indeterminato la tutela degli interessi urbanistici che l'ordine di demolizione mira a reintegrare.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)