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Sez. L, Sentenza n. 25743 del 10/12/2007 (Rv. 601362 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Limitazione ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Conseguenze dannose della durata del processo - Imputabilità al lavoratore - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2007-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601362-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di risarcimento del danno cui è tenuto il datore di lavoro in conseguenza del licenziamento illegittimo, va esclusa l'applicazione dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ. in relazione alle conseguenze dannose discendenti dal tempo impiegato per la tutela giurisdizionale da parte del lavoratore, in quanto tali conseguenze non possono essere imputate al lavoratore tutte le volte che - sia che si tratti di inerzia endoprocessuale che di inerzia preprocessuale - le norme attribuiscano poteri paritetici al datore di lavoro per la tutela dei propri diritti e per la riduzione del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)